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Legge regionale 10 ottobre 2011, n. 50

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 17 ottobre 2011

Art. 21
1. Il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:
“2. Secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, definisce criteri ed indicazioni per l'esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie di cui alla presente legge, anche sulla base di informazioni e dati assunti dagli enti competenti e relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.