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Legge regionale 10 ottobre 2011, n. 50

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 17 ottobre 2011

Art. 2
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20/2006 è sostituita dalla seguente:
“c) acque di restituzione: fatto salvo quanto previsto al comma 1 bis, le acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché le acque derivanti da sondaggi e perforazioni, diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, a condizione che siano restituite allo stesso corpo idrico di provenienza o a quello al quale sarebbero state naturalmente destinate e che siano prelevate a seguito di:
1) concessioni e permessi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), oppure:
2) permesso di ricerca o autorizzazione di nuova opera di presa ai sensi degli articoli 8 e 16, comma 2 bis, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).”.
2. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20/2006 le parole: “in una fognatura dinamica” sono soppresse.
3. La lettera v) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20/2006 è sostituita dalla seguente:
“v) scaricatori di piena:
1) i dispositivi a servizio di fognature di tipo misto, atti a scaricare verso un ricettore finale le portate eccedenti la portata massima di progetto della fognatura, al fine di salvaguardare l'integrità e la funzionalità delle sue parti costitutive;
2) i collegamenti detti by-pass degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari;
3) i dispositivi, di cui all’articolo 16, comma 5, messi in atto dai gestori del servizio idrico integrato;”.
4. Dopo la lettera x) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20/2006 sono aggiunte le seguenti:
“x bis)scarichi da piccoli agglomerati: gli scarichi di acque reflue urbane con meno di duemila abitanti equivalenti, se recapitanti in acque superficiali interne o di transizione, e con meno di diecimila abitanti equivalenti, se recapitanti in acque marine;
x ter)corpo idrico tipizzato: corpo idrico superficiale oggetto della caratterizzazione di cui alla parte III, all’allegato 3, paragrafo 1, sezioni A e B, del decreto legislativo;
x quater) piano di gestione: il piano di gestione del distretto idrografico, di cui all’articolo 13, comma 1, della direttiva 23 ottobre 2000 n. 2000/60/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) ed all’articolo 117 del decreto legislativo.”.
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20/2006 è aggiunto il seguente:
“1 bis.Sono escluse dalle acque di restituzione di cui al comma 1, lettera c):
a) le acque derivanti da sondaggi o perforazioni eseguite a scopi geotermici o minerari, salvo quanto previsto al comma 1, lettera c), numero 2;
b) le acque scaricate dagli stabilimenti autorizzati alla coltivazione del giacimento minerario;
c) le acque utilizzate nei processi di perforazione o sondaggio al fine di permettere l’esecuzione degli stessi o di altre operazioni ad essi funzionali, in quanto acque di processo.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.