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Legge regionale 10 ottobre 2011, n. 50

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 17 ottobre 2011

Art. 10
- Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 20/2006
1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 20/2006 è inserito il seguente:
“Articolo 11 bis - Disposizioni per il rilascio delle acque di ricerca
1. La restituzione delle acque di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), è soggetta alle prescrizioni del comune contenute nel permesso di ricerca o nell’atto di approvazione delle nuove opere di presa.
2. Le condizioni di restituzione di cui al comma 1, includono i limiti di emissione, in concentrazione e quantità per anno, delle sostanze contenute nelle acque, disposti caso per caso, previo parere dell'ARPAT, sentite le province e l'autorità di bacino, ciascuna per quanto di competenza secondo le previsioni del regolamento di cui all'articolo 13.
3. Il ricercatore è tenuto:
a) al controllo periodico della qualità delle acque restituite, secondo quanto previsto nei provvedimenti di cui al comma 1, ed all'invio dei relativi risultati al comune che si avvale dell'ARPAT per le necessarie verifiche;
b) al pagamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari a determinare le condizioni di restituzione di cui al comma 2.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.