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Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49

Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011

Art. 5
- Catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture (32)

Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 7.

1. Il catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture, di seguito denominato “catasto regionale”, istituito presso l'ARPAT, persegue la finalità di stimare i livelli dei campi elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione e ai valori di saturazione dello spazio elettromagnetico rispetto ai limiti normativi in vigore.
2. Nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati, il catasto regionale:
a) contiene la mappa degli impianti in esercizio e delle infrastrutture abilitate ai sensi degli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003 presenti sul territorio regionale, i dati tecnici ed anagrafici degli impianti e infrastrutture comunicati in sede di richiesta di titolo abilitativo o di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, nonché quelli topografici riferiti ad apposite cartografie;
b) costituisce una sezione del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) ed è parte integrante del sistema informativo regionale di cui alla l.r. 54/2009;
c) fornisce le mappe dei livelli del campo sul territorio, anche sotto forma di dati georiferiti, per le finalità di cui al comma 1 e di valutazioni di compatibilità di eventuali nuove installazioni rispetto ai campi preesistenti e ai limiti normativi;
d) consente valutazioni preventive dei gestori della compatibilità delle nuove ipotesi di impianti rispetto ai valori di campo preesistenti e ai limiti normativi di esposizione ai campi elettromagnetici;
e) è interoperabile con i sistemi informativi nazionali e regionali.
3. I gestori effettuano la valutazione di cui al comma 2, lettera d), mediante:
a) le modalità definite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 1;
b) la conoscenza dei dati tecnici solo dei propri impianti.
4. Ai fini del popolamento del catasto regionale, i gestori comunicano al comune e all’ARPAT in modalità telematica, nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), l’attivazione e disattivazione dell'impianto esclusivamente entro quindici giorni da tale evento e, a seguito di tale comunicazione, il catasto regionale è aggiornato automaticamente.
5. La comunicazione di attivazione del gestore:
a) comprende le informazioni relative alla configurazione di attivazione dell'impianto nel caso in cui la potenza sia inferiore rispetto a quanto richiesto nell’istanza di titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 10, comma 5 bis;
b) può comprendere la documentazione di apposizione dell’etichetta informativa di cui all’articolo 10.
6. I dati inseriti nel catasto regionale sono resi immediatamente disponibili allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), e ai comuni interessati al rilascio dei titoli abilitativi ed alle funzioni di vigilanza e controllo ed ai sistemi di cui all’articolo 3 bis.
7. Ai fini dello svolgimento ottimale delle rispettive competenze, i comuni e la Regione collaborano alla formazione ed all'aggiornamento del catasto regionale anche tramite le funzionalità di aggiornamento e condivisione delle informazioni tratte dai sistemi di cui all’articolo 3 bis, provvedendo reciprocamente allo scambio ed alla trasmissione dei relativi dati ed informazioni in via telematica, con particolare riferimento ai controlli.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 138.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 24 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 aprile 2018, n. 17, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 3 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 8 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 9 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 10 .

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Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 11 .

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Alinea così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12 .

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Parola così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 14 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 16 .

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Periodo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 18 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 19 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.