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Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49

Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011

Art. 4
- Criteri tecnici e rapporto al Consiglio regionale
1. In attuazione della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, in conformità con la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), e del d.lgs. 259/2003, (25)

Parole aggiunte con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6.

i criteri tecnici per lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti in tema di autorizzazioni degli impianti e delle infrastrutture, definizione del programma comunale degli impianti e popolamento del catasto ai fini di semplificazione, utilizzo efficiente dello spazio elettromagnetico, rispetto dei limiti di inquinamento elettromagnetico e sviluppo ordinato degli impianti; i criteri tecnici ineriscono a: (25)

Parole aggiunte con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6.

a) il popolamento e la gestione del catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture e dell’inventario, in modo da assicurare l’interoperabilità con il catasto nazionale di cui all’articolo 7 della l. 36/2001;(26)

Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6.

b) la definizione e l'attuazione delle azioni di risanamento di cui all'articolo 12, anche con riferimento ai tempi ed alle modalità di effettuazione delle stesse azioni da parte dei gestori degli impianti;
d) la presentazione dei programmi di sviluppo della rete di cui all’articolo 9, comma 2; (26)

Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6.

e) lo svolgimento dei controlli di cui all’articolo 13;
f) la presentazione delle dichiarazioni da parte dei gestori dei microimpianti e dei radioamatori di cui all’articolo 6, comma 2.
1 bis. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la formazione e approvazione del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9, anche prevedendo termini di approvazione. (28)

Comma inserito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6.

2. I criteri di cui al comma 1:
a) si attengono a principi di interoperabilità dei sistemi informativi e della presente legge, di semplicità e tengono conto della normativa statale sugli adempimenti per il catasto nazionale, nonché di quanto già inserito nel catasto regionale, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei gestori; (26)

Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6.

b) si adeguano alle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 37, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).
3. La Giunta regionale approva e trasmette al Consiglio regionale, di norma ogni anno, un rapporto che contiene:
a) la valutazione dei livelli di campo elettromagnetico dislocati sul territorio regionale, con riferimento alle caratteristiche di sviluppo della rete di impianti;
b) la valutazione dei rischi sanitari (29)

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6.

, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
b bis) lo stato dei livelli di qualità di servizio delle reti a banda larga mobile dislocati sul territorio regionale; (30)

Lettera inserita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6.

c) un resoconto dell’attività del comitato tecnico per gli impianti di cui all’articolo 7.
4. Il rapporto di cui al comma 3, è redatto sulla base dei dati e delle informazioni del catasto regionale, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT), dei sistemi di cui all’articolo 3 bis (31)

Parole inserite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6.

e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 138.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 24 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 aprile 2018, n. 17, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 3 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 8 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 9 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 10 .

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Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 11 .

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Alinea così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12 .

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Parola così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 14 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 16 .

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Periodo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 18 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 19 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.