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Legge regionale 21 settembre 2011, n. 46

Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 23 settembre 2011

Art. 2
- Destinatari
1. Destinatari dei contributi sono le piccole e medie imprese (PMI) come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:
a) siano titolari di emittenti televisive locali operanti in Toscana e abilitate alla trasmissione in tecnica digitale terrestre come operatori di rete, ai sensi della normativa vigente;
b) siano iscritte nel registro degli operatori delle comunicazioni presso il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
c) assicurino il rispetto dei contratti collettivi e della normativa in materia di lavoro;
d) siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
e) producano e diffondano informazione e format giornalistici di carattere locale con frequenza quotidiana ed abbiano trasmesso, nei tre mesi antecedenti la scadenza del bando di cui all’articolo 4, programmi informativi autoprodotti o in coproduzione su temi informativi e culturali, politici ed economico-sociali, religiosi e comunitari, con particolare riferimento alle comunità locali e al territorio regionale;
f) non abbiano carattere di emittenti di televendita, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera aa), punto 6, Sito esternodel decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);
g) non abbiano proceduto, nei ventiquattro mesi antecedenti la pubblicazione del bando, a riduzioni dell’attività, tali da comportare una riduzione del personale superiore al 70 per cento;
h) abbiano concorso alla diffusione degli interventi di comunicazione all’utenza di cui all’articolo 7.
2. Alle emittenti televisive a carattere comunitario come definite dal’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera n), del d.lgs. 177/2005 , si applica il comma 1, lettere a) e b).

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.