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Legge regionale 21 settembre 2011, n. 44

Disposizioni per il sostegno e il rilancio dell'economia toscana e per l'attuazione del progetto “Giovani sì”. Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 23 settembre 2011

Art. 9
1. Dopo l'articolo 138 bis della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:
“Art. 138 ter - Contributo regionale per interventi straordinari a favore dei territori montani
1. Al fine del sostegno allo sviluppo delle politiche per la montagna, è istituito un contributo regionale per la realizzazione di interventi straordinari coerenti con il programma regionale di sviluppo (PRS) e con il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), a favore di unioni di comuni costituitesi a seguito dell'estinzione delle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008, comuni classificati montani non facenti parte di comunità montana o unione di comuni, comunità montane.
2. Gli enti locali utilizzano le risorse per gli interventi straordinari per spese di investimento per la realizzazione degli stessi localizzati esclusivamente in zona classificata montana.
3. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, previa determinazione dei criteri concessori, alla determinazione delle modalità di attribuzione, erogazione e rendicontazione del contributo regionale.
4. L’erogazione del contributo regionale di cui al presente articolo esclude, per la quota concessa, l’ente beneficiario dalla ripartizione delle risorse finanziarie in carico al fondo regionale per la montagna.
5. Per l’anno 2011, il contributo regionale è destinato specificatamente ad azioni di miglioramento della viabilità e della condizioni di accesso agli impianti turistici nella Montagna Pistoiese.
6. Per gli anni successivi, le priorità territoriali relative agli interventi straordinari nelle aree montane saranno definite attraverso il DPEF sulla base di contingenti e attestate situazioni di svantaggio socio-economico.
7. Il contributo regionale per la realizzazione degli interventi straordinari di cui al comma 1 è finanziato per il 2011, senza oneri aggiuntivi, per l'importo di euro 500.000,00 euro a valere sull'UPB 516 “Sviluppo locale – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2011.
8. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.