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Legge regionale 21 settembre 2011, n. 44

Disposizioni per il sostegno e il rilancio dell'economia toscana e per l'attuazione del progetto “Giovani sì”. Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 23 settembre 2011

Art. 5
1. Il comma 1 dell'articolo 112 della l.r. 65/2010 è sostituito dal seguente:
“1. Nell'anno 2011, le risorse regionali destinate, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), all'incentivazione delle gestioni associate, sono concesse unicamente alle unioni di comuni, aventi popolazione non inferiore a diecimila abitanti o costituite da almeno cinque comuni, sulla base delle delle disposizioni del presente articolo”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 112 della l.r. 65/2010 sono inseriti i seguenti commi:
“2 bis.I contributi di cui al comma 1 sono concessi se, alla data del 21 novembre 2011, sussiste, secondo quanto risulta agli atti della Giunta regionale, una delle seguenti situazioni:
a) l'unione di comuni ha beneficiato nell'anno 2010 dei contributi concessi ai sensi della l.r. 40/2001;
b) l'unione è stata costituita mediante stipula dell’atto costitutivo, ancorché non siano stati ancora insediati tutti gli organi di governo;
c) l'unione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) è in fase di costituzione; è considerata in fase di costituzione l'unione per la quale, entro il termine perentorio del 21 novembre 2011, i comuni hanno approvato lo statuto e l’atto costitutivo ed è stata stata effettuata la comunicazione di cui all’articolo 15, comma 4, della stessa l.r. 37/2008.
2 ter. I contributi sono concessi:
a) alle unioni di comuni, nei casi di cui al comma 2 bis, lettere a) e b);
b) alle comunità montane, nel caso di cui al comma 2 bis, lettera c), per essere liquidati alle unioni che subentrano nei rapporti delle comunità montane estinte.
2 quater. I contributi sono liquidati alle unioni di comuni secondo le seguenti modalità:
a) alle unioni di comuni di cui al comma 2 bis, lettera a), contestualmente all’atto di concessione del contributo;
b) alle unioni di comuni di cui al comma 2 bis, lettera b), dopo la data di insediamento di tutti gli organi dell’unione, se l'insediamento è avvenuto entro il termine perentorio del 31 dicembre 2011;
c) alle unioni di comuni di cui al comma 2 bis, lettera c), dopo la data di insediamento di tutti gli organi dell’unione, se l'insediamento è avvenuto entro il termine perentorio del 31 dicembre 2011, e se la comunità montana è stata estinta ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della l.r. 37/2008.
2 quinques. I contributi sono concessi in parti uguali tra le unioni di comuni beneficiarie nel limiti di cui al comma 2. Le risorse da concedersi sulla base dei trasferimenti statali alla Regione per l’incentivazione delle gestioni associate delle unioni di comuni sono concessi alle unioni di cui al comma 2 bis, lettera a) con le stesse modalità. I contributi che non possono essere liquidati perché non si sono verificate le condizioni previste dal comma 2quater, lettere b) e c), sono revocati.
3. Al comma 4 dell'articolo 112 della l.r. 65/2010 le parole “a soggetti diversi dalle unioni di comuni” sono soppresse.
4. All'articolo 112 della l.r. 65/2010 sono aggiunti i seguenti commi:
“4 bis.Nell'anno 2011 i contributi di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”), sono concessi ai comuni in situazione di maggior disagio che nell'anno 2010 risultano tra i comuni partecipanti a gestioni associate incentivate ai sensi della l.r. 40/2001, considerando la graduatoria di cui all’articolo 2, comma 3, della sopracitata l.r. 39/2004, che risulta approvata all'entrata in vigore della presente legge.
4 ter.Nell'anno 2011 le risorse di cui alla l.r. 66/2007, in alternativa alla disciplina di cui alla legge medesima e ai relativi provvedimenti attuativi, sono concesse in parti uguali ai soggetti di cui al comma 2 ter che risultano beneficiari, nell'anno 2010, del contributo di cui alla l.r. 66/2007. A ciascun soggetto non può essere concessa una somma superiore a 30.000,00 euro. Le risorse sono concesse e revocate secondo le modalità dei commi 2 quater e 2 quinquies.”
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.