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Legge regionale 21 settembre 2011, n. 44

Disposizioni per il sostegno e il rilancio dell'economia toscana e per l'attuazione del progetto “Giovani sì”. Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 23 settembre 2011

Art. 1
- Interpretazione autentica dell’articolo 3, quarto comma, della l.r. 32/1974
1. La disposizione di cui all’articolo 3, quarto comma, della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 (Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi-Toscana SpA), si interpreta nel senso che ai singoli istituti di credito facenti parte di gruppi bancari indicati dall'Sito esternoarticolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), non si applica il limite del 15 per cento di cui al primo periodo del medesimo quarto comma, fermo restando il limite complessivo di una partecipazione al capitale sociale del 30 per cento dell’intero gruppo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.