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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 41

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011

Art. 14
1. Il comma 5 dell’articolo 29 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
“5. Gli stanziamenti di cui al comma 1, possono essere integrati da ulteriori risorse provenienti da fondi comunitari e nazionali.”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 29 della l.r. 25/1998 sono aggiunti i seguenti:
“5 bis.Le minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 30 quater sono stimate in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e fanno carico agli stanziamenti delle UPB 111 “Imposte e tasse” del bilancio di previsione.
5 ter.Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 6 al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 – 2013, annualità 2012 e 2013, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
anno 2012
-in diminuzione, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 1.500.000,00;
-in diminuzione, UPB 424 di spesa “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati-spesa
corrente”, euro 1.500.000,00.
anno 2013
-in diminuzione, UPB n. 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 1.500.000,00;
-in diminuzione, UPB n. 424 di spesa “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Spesa corrente”, euro 1.500.000,00.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.