Menù di navigazione

Legge regionale 5 agosto 2011, n. 40

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) e alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011

CAPO III
- Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)
Art. 46
1. L’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), è sostituito dal seguente:
“Art. 1 - Finalità
1.La presente legge è finalizzata al rilancio dell’economia, risponde alle esigenze abitative delle famiglie ed interviene sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con i principi e le finalità della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), favorendo gli interventi edilizi diretti a migliorare la qualità architettonica, la sicurezza, la compatibilità ambientale, l’efficienza energetica degli edifici e la fruibilità degli spazi per le persone disabili. La presente legge ha carattere straordinario e consente la realizzazione degli interventi
edilizi in essa previsti solo se è presentata segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) entro il termine perentorio di cui all’articolo 7, comma 2.”.
Art. 47
- Inserimento dell'articolo 3 bis alla l.r. 24/2009
1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 24 /2009 è aggiunto il seguente:
“Art. 3 bis - Interventi sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale
1.Sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale di cui all’articolo 74 bis, comma 2, lettera a), della l.r. 1/2005, ricadenti in aree con destinazione d’uso produttiva sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile lorda esistente alla data di entrata in vigore del presente articolo e legittimata da titolo abilitativo.
2.Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, gli interventi di cui al comma 1 garantiscono, dall’entrata in vigore del presente articolo, il rispetto dei parametri di cui all'allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), aumentati del 10 per cento.
3.Gli interventi di cui al presente articolo sono progettati e realizzati garantendo il migliore inserimento nell’ambiente e nel paesaggio, e utilizzando tecniche costruttive e materiali di edilizia sostenibile che garantiscano il miglioramento della prestazione energetica, anche attraverso la realizzazione di impianti integrati da fonti energetiche rinnovabili e l’adeguamento degli impianti in tema di sicurezza.
4.La destinazione d’uso degli edifici sui quali sono stati realizzati gli interventi di cui al presente articolo non può essere modificata per dieci anni che decorrono dalla data di ultimazione dei lavori comunicata ai sensi dell’articolo 86 della l.r. 1/2005.”.
Art. 48
1. Il comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
“6.Qualora gli edifici abitativi siano situati all’interno di centri abitati e ricadano in ambiti dichiarati ad elevata pericolosità idraulica dai piani di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni, il progetto allegato alla SCIA di cui all’articolo 7, contiene le necessarie verifiche in ordine alla sicurezza delle persone e al non aumento della pericolosità idraulica nelle aree circostanti. Il progetto prevede, altresì, ove necessario, la contestuale realizzazione degli interventi di autosicurezza dal rischio di inondazione individuati dall’allegato A, paragrafo 3.2.2, lettera d) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2007, n. 26/R
(Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, “Norme per il governo del territorio” in materia di indagini geologiche).”.
Art. 49
1. Il primo capoverso del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
“2. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 3 e 4, non possono essere realizzati su edifici abitativi che, al momento della presentazione della SCIA di cui all’articolo 7, risultino:”.
Art. 50
1. L’articolo 6 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 - Immodificabilità della destinazione d’uso e del numero degli alloggi
1. Non può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici abitativi sui quali siano stati realizzati gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 oppure il numero degli alloggi legittimato dalla SCIA
di cui all’articolo 7, se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 86, comma 1, della l.r. 1/2005.”.
Art. 51
1. L’articolo 7 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 7 - Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari
1. Gli interventi di cui agli articoli 3, 3 bis e 4, sono realizzati mediante presentazione della SCIA di cui all’articolo 79 della l.r. 1/2005, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all’articolo 82 della l.r. 1/2005 e secondo la disciplina di cui all’articolo 84 della medesima l.r. 1/2005. Nella relazione asseverata di cui al medesimo articolo 84, comma 2, lettera a), oltre a quanto ivi previsto, è espressamente attestata la conformità delle opere da realizzare alle disposizioni della presente legge.
2. La SCIA di cui al comma 1, può essere presentata non oltre il termine del 31 dicembre 2012.”.
Art. 52
1. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 24/2009, le parole:
“di cui agli articoli 3, 4 e 5”
sono sostituite dalle seguenti:
“di cui agli articoli 3, 3 bis, 4 e 5”
.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.