Legge regionale 5 agosto 2011, n. 40
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) e alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011
Art. 49
- Modifiche all’articolo 5 della l.r. 24/2009
1. Il primo capoverso del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
“2. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 3 e 4, non possono essere realizzati su edifici abitativi che, al momento della presentazione della SCIA di cui all’articolo 7, risultino:”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.