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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 40

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) e alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011

Art. 47
- Inserimento dell'articolo 3 bis alla l.r. 24/2009
1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 24 /2009 è aggiunto il seguente:
“Art. 3 bis - Interventi sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale
1.Sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale di cui all’articolo 74 bis, comma 2, lettera a), della l.r. 1/2005, ricadenti in aree con destinazione d’uso produttiva sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile lorda esistente alla data di entrata in vigore del presente articolo e legittimata da titolo abilitativo.
2.Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, gli interventi di cui al comma 1 garantiscono, dall’entrata in vigore del presente articolo, il rispetto dei parametri di cui all'allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), aumentati del 10 per cento.
3.Gli interventi di cui al presente articolo sono progettati e realizzati garantendo il migliore inserimento nell’ambiente e nel paesaggio, e utilizzando tecniche costruttive e materiali di edilizia sostenibile che garantiscano il miglioramento della prestazione energetica, anche attraverso la realizzazione di impianti integrati da fonti energetiche rinnovabili e l’adeguamento degli impianti in tema di sicurezza.
4.La destinazione d’uso degli edifici sui quali sono stati realizzati gli interventi di cui al presente articolo non può essere modificata per dieci anni che decorrono dalla data di ultimazione dei lavori comunicata ai sensi dell’articolo 86 della l.r. 1/2005.”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.