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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 39

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternoD.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011

Art. 8
1. La rubrica dell’articolo 7 della l.r. 89/1998 è sostituita dalla seguente: “
Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali”.
2. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 89/1998 le parole
“legge regionale in materia di governo del territorio
” sono sostituite dalle seguenti:
“l.r. 1/2005
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 89/1998 è aggiunto il seguente:
“2 bis.In attuazione di quanto previsto all’articolo 6, comma 2, della l. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.