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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 39

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternoD.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011

Art. 7
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 89/1998 le parole:
“ed alla provincia”
sono sostituite dalle seguenti:
“ed alla provincia ed ai comuni confinanti, con le modalità di cui al comma 5, lettera a)”.
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:
“2. Contestualmente all'adozione del progetto di piano, il comune individua un garante della comunicazione sul procedimento, con le modalità ed i compiti previsti dalla l.r. 1/2005.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 89/1998 le parole:
“quarantacinque giorni”
sono sostituite dalle seguenti:
“sessanta giorni”.
4. Al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 89/1998 le parole
“sessanta giorni”
sono sostituite dalle seguenti:
“settantacinque giorni”.
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:
“4 bis.Il piano di classificazione acustica è redatto in formato elettronico per mezzo di strumenti informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009 e dalla normativa nazionale in materia di amministrazione digitale.”.
6. La lettera a) del comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 89/1998 è sostituita dalla seguente:
“a)è immediatamente depositato nella sede del comune ed è trasmesso alla Giunta regionale ed alla provincia territorialmente competente attraverso l’interoperabilità di protocollo informatico o altre modalità telematiche basate su tecnologie in grado di attestare provenienza, invio e consegna delle comunicazioni;”.
7. Il comma 9 dell’articolo 5 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:
“9. Ai fini della redazione dei piani di classificazione acustica, ed altresì di quelli disciplinati dagli articoli 8 e 9, i comuni possono avvalersi del supporto tecnico dell’ARPAT nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 30/2009. I comuni acquisiscono altresì il parere delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio nonché dell’ARPAT, qualora non si siano avvalsi del supporto tecnico della medesima agenzia.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.