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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 39

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternoD.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011

Art. 24
- Disposizioni transitorie
1. Il regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. 89/1998 è approvato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti e la trasmette ai comuni interessati.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della copia informatica, i comuni ne certificano la conformità rispetto ai piani di classificazione acustica vigenti oppure segnalano le eventuali difformità alla Regione che provvede, entro i successivi trenta giorni, alla revisione della copia informatica ed alla trasmissione della stessa ai comuni interessati.
4. Per l’elaborazione della copia informatica, la Regione si avvale del supporto tecnico dell’ARPAT e del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile “LaMMa” nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 30/2009 e dalla legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile “LaMMA”).
5. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le strutture regionali e gli enti interessati attivano le modalità telematiche di comunicazione e trasmissione di cui agli articoli 5 e 8 bis della l.r. 89/1998 .
6. Fino alla attivazione delle modalità telematiche di comunicazione e trasmissione di cui al comma 5, la documentazione può essere trasmessa in forma cartacea.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.