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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 39

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternoD.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011

Art. 2
- Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 89/1998
1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:
“Art. 1 bis - Programmazione in materia di inquinamento acustico
1. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 2 e 3, della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), il piano regionale di azione ambientale (PRAA) individua le finalità ed i macro-obiettivi della politica regionale di tutela dell’ambiente e della salute pubblica dall’inquinamento acustico, nonché le tipologie di intervento necessarie per l’attuazione degli stessi ed il quadro delle risorse attivabili.
2. Con le deliberazioni di attuazione annuali del PRAA, di cui all'articolo 10 bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), la Giunta regionale individua gli obiettivi operativi, le attività da svolgere con le risorse stanziate, le modalità di intervento ed il relativo quadro finanziario.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.