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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 39

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternoD.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011

Art. 18
- Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 89/1998
1. Dopo l’articolo 15 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:
“Art. 15 bis - Comitato regionale di coordinamento
1. Presso la Giunta regionale è istituito il comitato regionale di coordinamento con funzioni di raccordo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni di controllo.
2. Il comitato regionale di coordinamento è composto da:
a) i dirigenti responsabili degli uffici regionali competenti in materia di tutela dall’inquinamento acustico ed igiene pubblica, o loro delegati;
b) un rappresentante dei comuni ed uno delle province nominati dal Consiglio delle autonomie locali;
c) un rappresentante dell’ARPAT;
d) un rappresentante delle aziende unità sanitarie locali.
3. Il comitato regionale di coordinamento è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dall’inquinamento acustico, che lo presiede, almeno ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.
4. La partecipazione al comitato regionale di coordinamento è a titolo gratuito.
5. Le modalità di funzionamento e partecipazione ai lavori del comitato regionale di coordinamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.