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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 39

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternoD.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011

Art. 14
- Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 89/1998
1. L’articolo 11 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 11 - Contributi regionali
1. Anche in attuazione di quanto previsto all’articolo 4, comma 2, della l. 447/1995, la Giunta regionale approva una ripartizione triennale delle risorse individuate nel PRAA, di cui alla l.r. 14/2007, per la concessione di contributi destinati:
a) ai comuni per l’attuazione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all’articolo 8;
b) alle province per l’attuazione degli interventi previsti nei piani di azione di cui all’articolo 3, comma 2 bis, lettera b).
2. La Giunta regionale può altresì disporre, sulla base degli indirizzi contenuti nel PRAA, la concessione di contributi finalizzati all'esercizio dei compiti comunali e provinciali di monitoraggio dell'inquinamento acustico; nell'assegnazione dei contributi è data priorità:
a) ai comuni che abbiano approvato il piano comunale di risanamento acustico entro i termini di cui all'articolo 8;
b) ai comuni che abbiano approvato, ai sensi dell'articolo 9, il piano comunale di miglioramento acustico;
c) ai comuni facenti parte degli agglomerati di cui all’articolo 17 bis;
d) alle province per le attività di monitoraggio finalizzate all’elaborazione delle mappature acustiche relative agli assi stradali provinciali principali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 194/2005.
3. Non è concesso alcun finanziamento regionale in difetto di approvazione del piano comunale di classificazione acustica, nonché quando il piano comunale di risanamento acustico non sia stato elaborato con riferimento all’intero territorio comunale.”
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.