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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 39

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternoD.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011

Art. 11
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:
“1. I comuni, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 8, ed al fine di tutelare le zone silenziose di cui all’articolo 2 del d.lgs. 194/2005, possono approvare, con le procedure di cui all’articolo 8 bis, appositi piani di miglioramento acustico, al fine di conseguire i valori di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), della l. 447/1995.”
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.