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Legge regionale 14 giugno 2011, n. 23

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 22 giugno 2011





PREAMBOLO



Il Consiglio Regionale


Visto l’articolo 117, quarto comma 4, della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto regionale;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 20, comma 3, della l.r. 41/2005 , prevede che i comuni, per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nel campo dei servizi sociali e socio-sanitari, si avvalgono di un’apposita commissione multidisciplinare costituita dall’azienda unità sanitaria locale in ambito zonale;


2. Per esigenze di razionalità organizzativa e per rimarcare la differenza tra funzioni di regolazione e funzioni gestionali, è opportuno cassare il riferimento alla zonalità, lasciando al regolamento di attuazione di cui all’articolo 62 della medesima l.r. 41/2005 , il compito di disciplinare, in via esclusiva, la composizione, il funzionamento e la durata della citata commissione multidisciplinare;


3. L’articolo 55 della l.r. 41/2005 , dopo aver specificato che lo scopo delle politiche per le persone disabili è quello di promuovere la loro integrazione all’interno della famiglia, della scuola, sul lavoro e nella società, contiene un elenco esemplificativo di interventi e servizi specificamente rivolti alle persone disabili;


4. Il piano integrato sociale regionale (PISR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 31 ottobre 2007, n. 113, al punto 7.10, ricorda che la Scuola nazionale cani guida per ciechi e la Stamperia Braille, trasferite alla Regione, a seguito dell’entrata in vigore del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (Attuazione della delega di cui all'Sito esternoarticolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ), hanno favorito una particolare attenzione verso la disabilità visiva, facendo diventare la Regione Toscana un punto di riferimento nazionale per l’erogazione di tali servizi;


5. E’ opportuno, anche alla luce della citata previsione del PISR, integrare l’elenco dell’articolo 55, comma 2, della l.r. 41/2005 con una previsione specifica dedicata alla disabilità visiva;


6. E’ necessario, inoltre, rinviare ad appositi regolamenti la disciplina, in particolare:


a) delle modalità di assegnazione dei cani guida, nonché dell’organizzazione e gestione dei corsi di orientamento, mobilità ed autonomia personale, per quanto riguarda la Scuola nazionale cani guida per ciechi;


b) dell’attività di trascrizione dei testi scolastici per studenti, nonché di ristampa di opere appartenenti al relativo catalogo, per quanto riguarda la Stamperia Braille.


Approva la presente legge


Art. 1
1. Il comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:
“3. Per l'esercizio della funzione di autorizzazione di cui al comma 2, il comune si avvale di apposita commissione multidisciplinare, costituita dall’azienda unità sanitaria locale, composta da operatori con professionalità sanitarie, sociali e tecniche.”.
Art. 2
1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’articolo 55 della l.r. 41/2005 è aggiunta la seguente:
“h bis)la tutela ed il sostegno a favore della disabilità visiva, nonché la realizzazione di progetti innovativi, volti al recupero dell’autonomia personale ed al sostegno delle persone disabili, anche tramite animali da compagnia ovvero attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie.”.
Art. 3
- Inserimento dell’articolo 55 bis nella l.r. 41/2005
1. Dopo l’articolo 55 della l.r. 41/2005 è inserito il seguente:
“Art. 55 bis - Scuola nazionale cani guida per ciechi e Stamperia Braille
1. Le politiche individuate all’articolo 55, comma 2, lettera h bis), sono realizzate dalla Regione in particolare attraverso la Scuola nazionale cani guida per ciechi e la Stamperia Braille.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale provvede, con appositi regolamenti, a disciplinare in particolare :
a) le modalità di assegnazione dei cani guida, nonché l’organizzazione e gestione dei corsi di orientamento, mobilità ed autonomia personale, per quanto riguarda la Scuola nazionale cani guida per ciechi;
b) l’attività di trascrizione dei testi scolastici per studenti, nonché di ristampa di opere appartenenti al relativo catalogo, per quanto riguarda la Stamperia Braille.”
Art. 4
- Termine per l’approvazione dei regolamenti
1. I regolamenti di cui all’articolo 55 bis, comma 2, sono emanati entro duecentodieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.