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Legge regionale 30 maggio 2011, n. 20

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 1 giugno 2011

Art. 8
- Norme finali
1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.
2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011.
3. La Giunta regionale effettua entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge la verifica del suo stato di attuazione, ai fini della salvaguardia dell’offerta culturale con particolare riferimento alle sale cinematografiche, alle piccole multisala ed al cinema d’essai e ne dà comunicazione al Consiglio regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.