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Legge regionale 2 maggio 2011, n. 14

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli)

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 2 maggio 2011





PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera r) dello Statuto;


Visto l’articolo 51 dello Statuto;


Vista la legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli);


Considerato quanto segue:


1. l’articolo 7 della l.r. 38/2002 prevede la costituzione, su iniziativa del Comune di Stazzema, della Fondazione Parco nazionale della pace;


2. è opportuno, per dare maggiore forza alla Fondazione Parco nazionale della pace, consentire alla Regione Toscana di partecipare, quale socio fondatore, alla costituenda Fondazione;


3. è opportuno che tale partecipazione sia sancita quanto prima, per consentire il perfezionamento del procedimento costitutivo, e pertanto la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione;


si approva la presente legge

Art. 1
- Inserimento del comma 1 bis nell’articolo 7 della l.r. 38/2002
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 38/2002 è inserito il seguente comma
“1 bis. La Regione Toscana partecipa quale socio fondatore alla fondazione di cui al comma 1.”.
Art. 2
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.