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Legge regionale 2 maggio 2011, n. 14

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli)

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 2 maggio 2011





PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera r) dello Statuto;


Visto l’articolo 51 dello Statuto;


Vista la legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli);


Considerato quanto segue:


1. l’articolo 7 della l.r. 38/2002 prevede la costituzione, su iniziativa del Comune di Stazzema, della Fondazione Parco nazionale della pace;


2. è opportuno, per dare maggiore forza alla Fondazione Parco nazionale della pace, consentire alla Regione Toscana di partecipare, quale socio fondatore, alla costituenda Fondazione;


3. è opportuno che tale partecipazione sia sancita quanto prima, per consentire il perfezionamento del procedimento costitutivo, e pertanto la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione;


si approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.