Legge regionale 2 maggio 2011, n. 14
Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli)
Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 2 maggio 2011
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma terzo della Costituzione ;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera r) dello Statuto;
Visto l’articolo 51 dello Statuto;
Vista la legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli);
Considerato quanto segue:
1. l’articolo 7 della l.r. 38/2002 prevede la costituzione, su iniziativa del Comune di Stazzema, della Fondazione Parco nazionale della pace;
2. è opportuno, per dare maggiore forza alla Fondazione Parco nazionale della pace, consentire alla Regione Toscana di partecipare, quale socio fondatore, alla costituenda Fondazione;
3. è opportuno che tale partecipazione sia sancita quanto prima, per consentire il perfezionamento del procedimento costitutivo, e pertanto la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione;
si approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.