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Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’assemblea legislativa regionale)
Art. 71
1. Al comma 1 dell’articolo 22 bis della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’assemblea legislativa regionale), la parola:
“15”
è sostituita dalla seguente:
“10”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 bis della l.r. 4/2008 è inserito il seguente:
“1 bis.Restano validi gli incarichi conferiti, in attuazione del comma 1, in data antecedente all’entrata in vigore della modifica di cui all’articolo 71, comma 1, della legge regionale 21 marzo 2011, n.10 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011).”.

Note del Redattore:

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Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

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Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.