Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011
SEZIONE V
- Modifiche allalegge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti)
Art. 49
- Modifiche all’articolo 7 della l.r. 9/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti), le parole:
“dall’entrata in vigore della presente legge”
sono sostituite dalle seguenti: “dalla sottoscrizione del protocollo di cui all’articolo 3, comma 3”.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.