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Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari)
Art. 43
- Modifiche all’articolo 4 della l.r. 9/2006
1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari), è abrogato.
Art. 44
- Modifiche all’articolo 5 della l.r. 9/2006
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 9/2006 è aggiunto il seguente:
“2 bis.I laboratori iscritti nell’elenco che affidano l’esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo, comunicano gli esiti di queste ultime con le modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 15.”.
Art. 45
- Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2006
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 9/2006 è sostituita dalla seguente:
“a) siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1;”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 è sostituita dalla seguente:
“b) non siano ancora in possesso dei requisiti di accreditamento di cui all’articolo 4, comma 1, ma possano documentare l’avvio delle procedure di accreditamento per le relative prove o gruppi di prove presso un organismo di accreditamento riconosciuto conforme ai requisiti generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.”.
3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 è abrogata.
Art. 46
- Modifiche all’articolo 7 della l.r. 9/2006
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 7 della l.r. 9/2006 sono abrogati.
Art. 47
- Modifiche all’articolo 8 della l.r. 9/2006
1. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 9/2006 la parola:
“trentasei”
è sostituita dalla seguente:
“diciotto”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 è inserito il seguente:
“3 bisIl responsabile del laboratorio che chiede la cancellazione volontaria dall’elenco di cui all’articolo 3, non può presentare una nuova domanda di iscrizione con riserva.”.
Art. 48
1. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 9/2006, dopo le parole
“dall’articolo 11”
sono aggiunte, infine, le seguenti:
“e dall’articolo 5, comma 2 bis”.

Note del Redattore:

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Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

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Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.