Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Art. 40
- Modifiche all’articolo 13 della l.r. 8/2006
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), dopo la parola:
“presenta”
sono aggiunte le seguenti: “tramite lo sportello unico attività produttive (SUAP)”.
Art. 41
- Modifiche all’articolo 14 della l.r. 8/2006
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 8/2006 dopo la parola
“presenta”
sono aggiunte le seguenti: “, tramite lo SUAP,”.
Art. 42
- Modifiche all’articolo 19 della l.r. 8/2006
1. Il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 8/2006 è sostituito dal seguente:
“1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 8/2006 è abrogato.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.