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Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Art. 40
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), dopo la parola:
“presenta”
sono aggiunte le seguenti:
“tramite lo sportello unico attività produttive (SUAP)”.
Art. 41
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 8/2006 dopo la parola
“presenta”
sono aggiunte le seguenti:
“, tramite lo SUAP,”.
Art. 42
1. Il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 8/2006 è sostituito dal seguente:
“1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 8/2006 è abrogato.

Note del Redattore:

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Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

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Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.