Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)
Art. 39
- Modifiche all’articolo 8 della l.r. 28/2004
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), è aggiunto il seguente:
“7 bis.Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista e di tatuaggio e piercing deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale di cui all’articolo 10. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività.”.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.