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Legge regionale 24 febbraio 2011, n. 8

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 76 (Riconoscimento e misure a sostegno dell’attività dell’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa “AICCRE” – Federazione regionale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 marzo 2011





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Vista la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 76 (Riconoscimento e misure a sostegno dell’attività dell’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE) –Federazione regionale della Toscana);


Considerato che la prassi applicativa ha evidenziato la necessità di prevedere, al fine di sostenere l’attuazione del programma dell’AICCRE, anche la concessione da parte del Consiglio regionale di contributi finanziari in alternativa al distacco temporaneo di personale;


Approva la presente legge

Art. 1
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 76 (Riconoscimento e misure a sostegno dell’attività dell’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE) – Federazione regionale della Toscana), è sostituito dal seguente:
“2. Il Consiglio regionale può sostenere l’attuazione del programma di attività dell’AICCRE mediante il distacco temporaneo, a tempo pieno e parziale, di personale del ruolo regionale, oppure, in alternativa, mediante la concessione di un contributo finanziario.”
Art. 2
1. Al comma 1 dell’articolo 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“oppure all’importo del contributo finanziario per l’attuazione del programma di attività.”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.