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Legge regionale 24 febbraio 2011, n. 8

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 76 (Riconoscimento e misure a sostegno dell’attività dell’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa “AICCRE” – Federazione regionale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 marzo 2011

Art. 1
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 76 (Riconoscimento e misure a sostegno dell’attività dell’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE) – Federazione regionale della Toscana), è sostituito dal seguente:
“2. Il Consiglio regionale può sostenere l’attuazione del programma di attività dell’AICCRE mediante il distacco temporaneo, a tempo pieno e parziale, di personale del ruolo regionale, oppure, in alternativa, mediante la concessione di un contributo finanziario.”

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.