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Legge regionale 24 febbraio 2011, n. 7

Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia).

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 marzo 2011





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 57 dello Statuto regionale;


Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);


Considerato quanto segue:


1. Si ritiene opportuno ridurre i termini per il ricorso al Collegio di garanzia al fine di non ritardare eccessivamente la promulgazione delle leggi, con particolare riferimento a quelle che hanno maggiore carattere di urgenza;


2. In relazione a quanto sopra è altresì opportuno specificare che i termini abbreviati di ricorso riguardano tutte le leggi per le quali è disposto un termine di entrata in vigore più breve di quello ordinario, correggendo il testo attuale della l.r. 34/2008 , che fa ancora riferimento alla dichiarazione di urgenza che, invece, per le leggi regionali non è più contemplata né dal Sito esternosecondo comma dell’articolo 127 della Costituzione , né dall’articolo 43 del nuovo Statuto regionale, così come avviene anche per le leggi statali;


3. L’attribuzione al Collegio di garanzia anche di competenze consultive in materia giuridico-istituzionale nei confronti del Consiglio regionale concorre alla politica di riduzione delle spese, unificando in quest’unico organismo anche le funzioni in precedenza previste per il Comitato di consulenza tecnico-giuridica, che non sarà pertanto costituito;


Approva la presente legge


Art. 1
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia), è sostituito dal seguente:
“2. La richiesta, in forma scritta e motivata, è presentata al Presidente del Collegio entro cinque giorni dall’approvazione della delibera legislativa o della delibera regolamentare, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Il termine è ridotto a due giorni per gli atti per i quali è stabilito un termine di entrata in vigore inferiore a quello ordinario di cui all’articolo 43, comma 1, dello Statuto.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 34/2008 le parole:
”di cui è dichiarata l’urgenza”
sono sostituite dalle seguenti:
“per i quali è stabilito un termine di entrata in vigore inferiore a quello ordinario di cui all’articolo 43, comma 1, dello Statuto.”.
Art. 2
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 34/2008 le parole:
“Per gli atti di cui è dichiarata l’urgenza il termine è ridotto a quindici giorni
”, sono sostituite dalle seguenti: “
Per gli atti per i quali è stabilito
un termine di entrata in vigore inferiore a quello ordinario di cui all’articolo 43, comma 1, dello Statuto, il termine è ridotto a quindici giorni”.
Art. 3
1. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 34/2008 le parole:
“non normativi”
sono soppresse.
Art. 4
- Inserimento del capo III bis nella l.r. 34/2008
1. Dopo il capo III della l.r. 34/2008 è inserito il seguente:
“Capo III bis
Funzioni di consulenza
Art. 14 bis - Consulenza in materia giuridico-istituzionale per il Consiglio regionale
1. Il Presidente del Consiglio, direttamente o su iniziativa di altri organismi consiliari, può richiedere al Collegio di formulare, entro un termine assegnato, un parere su quesiti e temi di carattere giuridico-istituzionale di particolare rilievo, attinenti, in particolare, all’interpretazione ed applicazione delle disposizioni statutarie ed all’esercizio delle funzioni consiliari.
2. I pareri di cui al comma 1, non possono essere richiesti su atti o comportamenti oggetto di giudizio di conformità allo Statuto, di conflitti di attribuzione, di ammissibilità e regolarità dei referendum.
3. La struttura di assistenza giuridica e legislativa del Consiglio assicura la formulazione tecnica della richiesta di parere.”.
Art. 5
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 34/2008, le parole:
“Per ogni parere trasmesso nei termini”
sono sostituite dalle seguenti:
“Salvo quanto previsto per i pareri di cui all’articolo 14 bis, per ogni atto trasmesso nei termini”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 34/2008 è inserito il seguente:
“1.1.Per ogni parere di cui all’articolo 14 bis, trasmesso entro il termine assegnato, ai componenti del Collegio che hanno partecipato alle sedute relative a tale atto è corrisposto un compenso lordo di euro 400,00, elevato ad euro 600,00 per il redattore dell’atto.”.
3. Al comma 1 bis dell’articolo 18 della l.r. 34/2008 le parole:
“di cui al comma 1”
sono sostituite dalle seguenti:
“di cui ai commi 1 e 1.1.”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.