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Legge regionale 24 febbraio 2011, n. 7

Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia).

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 marzo 2011

Art. 1
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia), è sostituito dal seguente:
“2. La richiesta, in forma scritta e motivata, è presentata al Presidente del Collegio entro cinque giorni dall’approvazione della delibera legislativa o della delibera regolamentare, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Il termine è ridotto a due giorni per gli atti per i quali è stabilito un termine di entrata in vigore inferiore a quello ordinario di cui all’articolo 43, comma 1, dello Statuto.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 34/2008 le parole:
”di cui è dichiarata l’urgenza”
sono sostituite dalle seguenti:
“per i quali è stabilito un termine di entrata in vigore inferiore a quello ordinario di cui all’articolo 43, comma 1, dello Statuto.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.