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Legge regionale 10 febbraio 2011, n. 4

Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere).

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 16 febbraio 2001




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo, quarto e settimo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, lettera f), dello Statuto;


Vista la legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere);


Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);


Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);


Vista la legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all’art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari integrati”);


Visto il parere espresso ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità), dall’Ufficio di presidenza della Commissione regionale per le pari opportunità nella riunione dell’11 gennaio 2011;


Considerato quanto segue:


1. Dopo quasi due anni dall’entrata in vigore della l.r. 16/2009 è emersa l’esigenza di precisarne alcuni aspetti per migliorarne l’applicazione;


2. In particolare deve essere specificato, anche per un migliore coordinamento con la legislazione regionale in materia, che le associazioni che possono beneficiare dei contributi della l.r. 16/2009 sono quelle che, oltre a possedere i requisiti di cui all’articolo 6, comma 1, della l.r. 16/2009 , rientrano nelle categorie previste dalla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all’art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari integrati”) o dalla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);


3. Inoltre la l.r. 16/2009 è modificata in modo da precisare meglio il ruolo del documento di attuazione annuale varato dalla Giunta regionale per implementare le previsioni del piano regionale per la cittadinanza di genere, in coerenza con gli articoli 10 e 10 bis della l.r. 49/1999 ;


4. Di accogliere sostanzialmente la condizione espressa nel parere dell’Ufficio di presidenza della Commissione regionale per le pari opportunità.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.