Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
Art. 104
- Azioni di promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili
1. La Giunta regionale promuove azioni volte a favorire l’installazione di impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo sulle coperture degli immobili di civile abitazione o ad attività di piccole e medie imprese.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 30 aprile 2012, individua con propria deliberazione le azioni volte a promuovere l’attivazione dell’accordo stipulato tra Regione e le società di servizi energetici (Energy Service Companies “ESCO”), favorendone in particolare la conoscenza e supportando il raccordo tra le società medesime ed i soggetti interessati all’installazione degli impianti.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, non determinano oneri a carico del bilancio regionale.
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.