Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51
Norme sull'iniziativa popolare delle leggi.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 11 ottobre 2010
Art. 16
- Sospensione dei termini(5)
1. Il decorso dei termini di cui all’articolo 4, comma 5, all’articolo 7, comma 1, e all'articolo 10, comma 3, è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.