Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51
Norme sull'iniziativa popolare delle leggi.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 11 ottobre 2010
Art. 15
- Esame e discussione
1. La proposta di legge dichiarata procedibile è portata all’esame del Consiglio regionale, che la vota nel merito, ai sensi dell’articolo 74, comma 3, dello Statuto, non oltre nove mesi dalla presentazione.
1 bis. Nel caso di proposte di legge oggetto di procedimento referendario, il termine di cui al comma 1, è prorogato di un periodo di tempo corrispondente a quello che intercorre dalla data della deliberazione di approvazione del quesito referendario e quella della proclamazione ufficiale dei risultati del referendum. (12)
2. La proposta di legge è portata all’esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti. Gli eventuali emendamenti proposti dalla commissione consiliare referente sono trasmessi separatamente e con il parere dei promotori di cui all’articolo 6 o dei delegati di cui all’articolo 13.
3. I promotori, in rappresentanza dei sottoscrittori, e i delegati sono ammessi all’esame istruttorio della proposta di legge nei modi previsti dal regolamento interno del Consiglio regionale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.