Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 52
- Norma finanziaria
1. Le risorse destinate all’attuazione della presente legge sono definite, a partire dall’esercizio 2011, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il DEFR (70).
2. Agli oneri derivanti dall’articolo 22, comma 4, stimati in euro 7.500,00 per l’annualità 2011 si fa fronte con le risorse già iscritte nell’unità previsionale di base (UPB) 6.3.1 “Promozione e sviluppo della cultura – Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011, annualità 2011.
4. Le risorse di cui all’articolo 41, comma 1, determinate nell’importo massimo di euro 5.000.000,00, sono stanziate, per quanto riguarda l'entrata, nella UPB 461 "Riscossione di crediti" e per quanto riguarda la spesa nella UPB 632 "Promozione e sviluppo della cultura- spese di investimento" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011.
5. Agli oneri derivanti dall’articolo 56, stimati annualmente in euro 114.000,00 si fa fronte con le risorse stanziate alla UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – spese correnti” del bilancio pluriennale 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011.
6. Al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
Anno 2010
In diminuzione:
UPB di uscita 631 “Promozione e sviluppo della cultura – Spese correnti”, per euro 114.000,00
UPB di entrata 323 “Recuperi e rimborsi”, per euro 5.000.000,00
In aumento:
UPB di uscita 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 114.000,00
UPB di entrata 461 “Riscossione di crediti”, per euro 5.000.000,00
Anno 2011
In diminuzione:
UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura – Spese correnti”, per euro 114.000,00
UPB di entrata 323 “Recuperi e rimborsi”, per euro 5.000.000,00
In aumento:
UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 114.000,00
UPB di entrata 461 “Riscossione di crediti”, per euro 5.000.000,00.
7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.