Legge regionale 17 novembre 2010, n. 58
Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei).
Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione ;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati);
Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 28 settembre 2010;
Considerato quanto segue:
1. La necessità di semplificare e rendere omogenee su tutto il territorio regionale le norme relative alla raccolta dei funghi epigei spontanei induce a rivedere la normativa vigente, sostituendo alle autorizzazioni personali e turistiche, rilasciate attualmente dai comuni, un’autorizzazione unica regionale diversificata sotto il profilo della validità temporale;
2. La funzione autorizzatoria viene ricondotta a livello regionale, ritenendolo, in applicazione del principio di adeguatezza, quello più idoneo a garantire l’uniformità delle procedure;
3. Sempre nel rispetto del principio di adeguatezza sono mantenute le funzioni autorizzatorie relative alla raccolta riservata e alla raccolta a pagamento in capo alle province e comunità montane;
4. Al fine di agevolare coloro che effettuano la raccolta di funghi epigei spontanei per integrare il reddito si introduce un meccanismo di deroga ai limiti giornalieri di raccolta;
5. Per tutelare l’ecosistema viene previsto che province e comunità montane possano introdurre limitazioni alla raccolta;
6. L’esperienza maturata in più di dieci anni di applicazione della legge ha evidenziato la necessità di procedere ad una riorganizzazione e adeguamento di alcune disposizioni.
Approva la presente legge
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