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Legge regionale 17 novembre 2010, n. 58

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010

Art. 5
1. La rubrica dell’articolo 7 della l.r. 16/1999 è sostituita dalla seguente: “
Raccolta per fini scientifici
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
1. I soggetti, pubblici e privati, aventi tra i propri scopi la ricerca scientifica, lo studio e la sperimentazione nel settore agro-forestale e/o micologico, possono chiedere, anche in via telematica, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), alla Regione e, per i territori di loro competenza, agli enti gestori dei parchi nazionali e regionali, di essere autorizzati ad effettuare la raccolta per fini scientifici e di studio.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.