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Legge regionale 17 novembre 2010, n. 58

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010

Art. 18
- Inserimento dell’articolo 26 bis nella l.r. 16/1999
1. Dopo l’articolo 26 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:
Art. 26 bis - Norma finanziaria
1. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 8, sono introitate nell’unità previsionale di base (UPB) 322 “Proventi diversi” del bilancio regionale al momento e nella misura della loro effettiva riscossione.
2. Il 90 per cento delle entrate di cui al comma 1, è destinato alle province ed alle comunità montane secondo le disposizioni di cui all’articolo 26 ed è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell’anno precedente, nella UPB 524 “Attività forestali. Difesa e tutela dei boschi – Spese di investimento” del bilancio regionale. Il restante 10 per cento rimane a disposizione della Regione per le finalità di cui all’articolo 17 ed è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell’anno precedente, nella UPB 523 “Attività forestali. Difesa e tutela dei boschi – Spese correnti” del bilancio regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.