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Legge regionale 17 novembre 2010, n. 57

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010

Art. 22
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale), è sostituito dal seguente:
1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, promuove e
resiste in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, conferendo apposito mandato. Negli altri casi, con proprio decreto, l’Avvocato generale di cui all’articolo 3 bis promuove le liti, previa comunicazione alla Giunta regionale e salvo deliberazione contraria di quest’ultima, e resiste alle stesse.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 63/2005 le parole: “Il Direttore generale dell’Avvocatura” sono sostituite dalle seguenti: “L’Avvocato generale”.
3. Al comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 63/2005 le parole: “di cui all’articolo 13 dello Statuto” sono sostituite dalle seguenti: “5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale)
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.