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Legge regionale 17 novembre 2010, n. 57

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010

Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 1/2009
1. L’articolo 3 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Direzioni generali ed Avvocatura regionale
1. La struttura operativa regionale è costituita dalle direzioni generali e dall’Avvocatura regionale di cui alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale), che è collocata in posizione di autonomia rispetto alle direzioni generali.
2. Le direzioni generali sono le strutture di massima dimensione a supporto degli organi di governo della Regione.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, la Giunta regionale individua con propria deliberazione le direzioni generali e ne definisce le competenze.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.