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Legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55

Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 30 ottobre 2010

Art. 4
- Candidature
1. Le candidature presentate ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), con riferimento alle cariche di cui agli articoli 1, 2 e 3, decadono.
2. Successivamente all’entrata in vigore delle leggi di riordino, le cariche sono pubblicate in uno o più elenchi integrativi ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008 . Le candidature relative sono presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’elenco. Per le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale entro i successivi venti giorni è inoltrata al Consiglio regionale la comunicazione di cui all’articolo 4 della l.r. 5/2008 .
3. Le cariche dell’Agenzia regionale di sanità (ARS), di cui agli articoli da 82 a 82 vicies della l.r. 40/2005 , soggette a rinnovo nell’anno 2011, sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008 , a seguito del riordino dell’Agenzia. Si applicano i commi 1 e 2.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 58.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.