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Legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55

Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 30 ottobre 2010

Art. 3
- Organi sanitari
1. I componenti degli organi sanitari di cui agli articoli 51, 83 e 95 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), restano in carica fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riorganizzazione degli stessi, e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2011.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 58.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.