Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51
Norme sull'iniziativa popolare delle leggi.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 11 ottobre 2010
Art. 12
- Requisiti dell’iniziativa degli enti locali e del Consiglio delle autonomie locali
1. L’iniziativa dei consigli comunali, dei consigli provinciali, della città metropolitana e del Consiglio delle autonomie locali si esercita mediante la presentazione di una proposta di legge, nella forma indicata dall’articolo 2, approvata con deliberazione di almeno tre consigli comunali, di un consiglio provinciale, dell’organo deliberativo della città metropolitana o del Consiglio delle autonomie locali.
1.1. In deroga al comma 1, nel caso in cui l’istituzione di comuni, la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali o la fusione di comuni riguardi un solo comune o due comuni, la presentazione, nella forma indicata dall’articolo 2, delle relative proposte di legge, avviene con l’approvazione della deliberazione da parte del solo consiglio comunale o dei soli due consigli comunali interessati all’istituzione, alle modifiche o alla fusione. (10)
1 bis. Nel caso di iniziativa di due o più consigli (11) comunali le deliberazioni di ciascun consiglio devono avere ad oggetto l’identico testo della proposta di legge e delle relazioni di cui all’articolo 2, comma 2. Le deliberazioni devono essere depositate presso il Presidente del Consiglio regionale nel termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data di adozione della prima deliberazione.(3)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.