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Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51

Norme sull'iniziativa popolare delle leggi.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 11 ottobre 2010

TITOLO II
- Iniziativa degli elettori
Art. 5
- Requisiti dell’iniziativa degli elettori
1. L’iniziativa degli elettori si esercita mediante la presentazione di una proposta di legge, nella forma indicata dall’articolo 2, sottoscritta da almeno cinquemila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
Art. 6
- Inizio del procedimento e individuazione dei promotori
1. Al fine di esercitare l’iniziativa, almeno tre elettori della Regione che assumono la qualità di promotori dell’iniziativa presentano la proposta di legge al Presidente del Consiglio regionale.
2. I promotori all’atto della presentazione, indicano il loro nome, cognome, domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax.
3. I promotori:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento relativo all’iniziativa, effettuate mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
b) intervengono nelle fasi del procedimento secondo quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio regionale.
Art. 7
- Valutazione della procedibilità dell’iniziativa
1. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base di un’istruttoria tecnica svolta da parte degli uffici consiliari e sentito l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, si pronuncia in ordine alla procedibilità dell’iniziativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, e articolo 3, comma 2, entro trenta giorni dalla presentazione di cui all’articolo 6, comma 1.
2. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di dichiarazione di procedibilità dell’iniziativa, ne dà comunicazione ai promotori ed individua il responsabile del procedimento nell’ambito degli uffici consiliari.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di dichiarazione di improcedibilità, ne dà comunicazione ai promotori.
Art. 8
- Stampa e vidimazione dei fogli per le firme
1. Per la raccolta delle firme, relative all’iniziativa dichiarata procedibile, sono utilizzati fogli di carta vidimati; ciascuno di essi riporta in epigrafe il testo della proposta di legge e la relazione illustrativa. Se il testo supera le tre facciate di ogni foglio, esso è riprodotto in un foglio a sé stante, unito a quello usato per la raccolta delle firme in modo da non poterne essere disgiunto ed è vidimato contemporaneamente a quello.
2. I fogli possono essere stampati a cura e spese del Consiglio regionale. A tal fine, i promotori presentano all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale una richiesta scritta contenente il numero dei fogli richiesti, il testo della proposta e la relazione illustrativa da riprodurre sui fogli stessi.
3. Sono consentite ulteriori richieste per la stampa dei fogli. Il numero dei fogli complessivamente richiesti non può essere superiore al doppio dei fogli necessari per raccogliere il numero minimo delle firme previste dall’articolo 5.
4. I fogli sono vidimati dal responsabile del procedimento o da funzionari da lui delegati con l’apposizione del timbro, della data e della firma.
5. I fogli stampati e vidimati sono forniti dal Consiglio regionale entro dieci giorni lavorativi (8)

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 21.

dalla richiesta di cui ai commi 2 e 4.
6. I fogli stampati a cura dei promotori possono essere vidimati:
a) presso le segreterie comunali o le cancellerie degli uffici giudiziari;
b) presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
7. La proposta di legge, corredata dalle firme raccolte, non può essere presentata su fogli vidimati da oltre centottanta giorni.
Art. 9
- Raccolta e autenticazione delle firme
1. Gli elettori appongono la loro firma sui fogli vidimati, in calce alla proposta. Accanto alla firma sono indicati per esteso il nome e cognome, il luogo, la data di nascita e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto l’elettore, nonché le modalità di identificazione del sottoscrittore e gli altri elementi di cui all’Sito esternoarticolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
2. I fogli recano uno spazio per l’indicazione, facoltativa, del numero di iscrizione nelle liste elettorali comunali.
3. Le firme sono autenticate, nello spazio del foglio a ciò dedicato, da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate dall’Sito esternoarticolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).
4. L’autenticazione deve recare l’indicazione della data in cui avviene e può essere collettiva, foglio per foglio; in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.
5. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell’elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.
6. La verifica dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste di un comune della Regione è a carico del Consiglio regionale che può, nel rispetto della riservatezza dei dati personali:
a) verificare direttamente mediante consultazione per via telematica degli archivi dei comuni certificanti;
b) richiedere la verifica ai comuni stessi: in tal caso il Consiglio regionale e i comuni utilizzano il fax o qualunque mezzo telematico.
7. Al fine di consentire la verifica di cui al comma 6, i promotori curano che ciascun foglio contenga le firme dei sottoscrittori iscritti nelle liste elettorali di un solo comune e raggruppano i fogli per comune di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori.
Art. 10
- Deposito della proposta di legge
1. La proposta di legge, corredata dalle firme raccolte, è depositata presso il Presidente del Consiglio regionale a cura dei promotori.
2. Il responsabile del procedimento dà atto del deposito della proposta e dei documenti prescritti mediante processo verbale che attesta la data del deposito e la dichiarazione dei promotori sul numero delle firme raccolte.
3. Il responsabile del procedimento provvede alla verifica ed al computo delle firme degli elettori entro quaranta giorni lavorativi. (9)

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 22.

4. Il Presidente, a seguito delle verifiche di cui al comma 3, dichiara la procedibilità o meno della proposta di legge, dandone comunicazione ai promotori.
Art. 11
- Spese
1. Il Consiglio regionale, quando non è stata dichiarata l’improcedibilità della proposta ai sensi dell’articolo 10, eroga ai promotori un rimborso spese forfettario (2)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71, art. 2.

per le spese di organizzazione nella misura di euro 5.000,00.
2. A tal fine i promotori depositano, insieme alla proposta di legge, una richiesta scritta al Presidente del Consiglio regionale contenente l’indicazione del promotore a cui va effettuato il rimborso delle spese con effetto liberatorio.
3. L’entità del rimborso di cui al comma 1, può essere aggiornata con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con periodicità almeno biennale, a partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 5.

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Punto così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 19.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 20.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 21.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.