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Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51

Norme sull'iniziativa popolare delle leggi.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 11 ottobre 2010

Art. 7
- Valutazione della procedibilità dell’iniziativa
1. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base di un’istruttoria tecnica svolta da parte degli uffici consiliari e sentito l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, si pronuncia in ordine alla procedibilità dell’iniziativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, e articolo 3, comma 2, entro trenta giorni dalla presentazione di cui all’articolo 6, comma 1.
2. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di dichiarazione di procedibilità dell’iniziativa, ne dà comunicazione ai promotori ed individua il responsabile del procedimento nell’ambito degli uffici consiliari.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di dichiarazione di improcedibilità, ne dà comunicazione ai promotori.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 5.

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Punto così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 19.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 20.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 21.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.