Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51
Norme sull'iniziativa popolare delle leggi.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 11 ottobre 2010
Art. 6
- Inizio del procedimento e individuazione dei promotori
1. Al fine di esercitare l’iniziativa, almeno tre elettori della Regione che assumono la qualità di promotori dell’iniziativa presentano la proposta di legge al Presidente del Consiglio regionale.
2. I promotori all’atto della presentazione, indicano il loro nome, cognome, domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax.
3. I promotori:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento relativo all’iniziativa, effettuate mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
b) intervengono nelle fasi del procedimento secondo quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio regionale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.