Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51
Norme sull'iniziativa popolare delle leggi.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 11 ottobre 2010
Art. 5
- Requisiti dell’iniziativa degli elettori
1. L’iniziativa degli elettori si esercita mediante la presentazione di una proposta di legge, nella forma indicata dall’articolo 2, sottoscritta da almeno cinquemila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.